Art. 37 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 37

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente Legge. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.
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