Art. 34 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 34

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.
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