Art. 27
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.
E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.
Storico versioni
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