Art. 2 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 2

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
A cura del Ministro delle Finanze sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869. Il Regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.
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