Art. 19 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 19

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
È la Ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento. È pure incaricata di preparare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato.
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