Art. 18
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
La Ragioneria generale col metodo della scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.
Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal Regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degli inventari o pro spetti dimostrativi e sommari del resultato dei medesimi, e quelle delle corrispondenti variazioni.
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