Art. 13 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 13

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per Legge speciale. Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella Legge del bilancio o per Legge speciale.
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