Art. 12 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 12

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per Decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati, ed il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti. Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà unita à documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi.
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