Art. 44 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 44

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando: a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione; d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico ministero. Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-44