Art. 27 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 27

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte. È parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-27