Art. 26 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 26

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.
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