Art. 22 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 22

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.
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