Art. 18 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 18

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 17 set 1867
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunicherà direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati lo elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative .
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