Art. 16 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 16

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
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