Art. 37 · Tutela dell'ambiente

Art. 37

Tutela dell'ambiente

In vigore dal 12 dic 2007
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:12010P#art-37