Art. 22 · Diversità culturale, religiosa e linguistica

Art. 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

In vigore dal 12 dic 2007
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:12010P#art-22