Art. 15 · Libertà professionale e diritto di lavorare

Art. 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

In vigore dal 12 dic 2007
1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2.   Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
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