Art. 9
9 / 15Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al registro dei revisori contabili» sono soppresse;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.»;
3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all', comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell', comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-9