Art. 8 · Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Art. 8

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Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente di cui all' e da quattro componenti»; b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all', commi 4, lettera d), e 6, e all', comma 4» sono soppresse; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all', comma 1, e all', comma 3, per la durata prevista dall', comma 2.»; e) al comma 6: 1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di università italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»; 2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse; f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell', comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
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