Art. 3
3 / 15Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
In vigore dal 19 feb 2026
1. All' del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»;
2) alla lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «funzioni di indirizzo» sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;
4) alla lettera d), le parole: «interna» e «soprattutto» sono soppresse;
5) alla lettera e), alle parole: «elabora e propone» sono anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,» e le parole «dell'istituzione fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione, fusione»;
6) le lettere f) e g) sono abrogate;
7) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;»;
8) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:
«i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;
9) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.»;
3) le lettere d), e) ed f) sono abrogate;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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