Art. 12 · Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Art. 12

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Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»; b) al comma 2, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»; c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.»; d) al comma 4: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:»; 2) la lettera b) è soppressa; 3) alla lettera c) la parola «pianta» è sostituita da «dotazione»; 4) alla lettera d), la parola «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»; e) il comma 6 è abrogato; f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.»; g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.».
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