Art. 1
1 / 15Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
In vigore dal 19 feb 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l', commi 138, 139 e 140;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell', comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;
c) al comma 4, le parole: «Le attività dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca,»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-1