Art. 4 · Ambito di applicazione e durata
Titolo II

Art. 4

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Ambito di applicazione e durata

In vigore dal 15 gen 2026
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
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