Art. 5 · Copertura finanziaria

Art. 5

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Copertura finanziaria

In vigore dal 15 gen 2026
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 8.163.848 per l'anno 2019, euro 11.112.252 per l'anno 2020 si provvede: a) quanto a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 3.126.046 per l'anno 2019 e ad euro 4.470.448 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all', comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 5.037.802 per l'anno 2019 ed a euro 5.037.803 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all', comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 1.604.001 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3388
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