Art. 3 · Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 3

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Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

In vigore dal 2 gen 2026
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresì attività di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all', comma 1.»; 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Il Capo di Gabinetto è coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unità di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.»; b) all'articolo 11: 1) al comma 1, la parola: «duecentouno» è sostituita dalla seguente: «duecentoventuno»; 2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» è sostituita dalla seguente: «centoventicinque»; 3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta, nonché un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»; 4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»; c) all'articolo 14, comma 1: 1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all', comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «nonché del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»; 2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
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