Art. 19 · Malattie professionali
Titolo II

Art. 19

19 / 26

Malattie professionali

In vigore dal 4 set 2025
1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è sostituito dal seguente: «Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attività consultiva per lo sviluppo periodico delle più adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-19