Art. 16 · Permessi
Titolo II

Art. 16

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Permessi

In vigore dal 4 set 2025
1. All', comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-16