Art. 14 · Emergenze locali
Titolo II

Art. 14

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Emergenze locali

In vigore dal 4 set 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro: a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24; b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio; c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.». b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.».
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