Sez. II
Art. 28
28 / 32Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)
In vigore dal 4 set 2025
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all', comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 45,37.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all', comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 62,68.
4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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6. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
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7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.
8. In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:
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9. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.
10. Le indennità di cui al comma 8 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:
a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall', comma 1, del presente decreto;
c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:
a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;
b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.
11. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all' certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.
12. Le indennità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennità di cui all', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-28