Art. 27 · Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)
Sez. II

Art. 27

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Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

In vigore dal 4 set 2025
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all' comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro. 2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all', comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro. 4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all', comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennità di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro 190,00. 6. Al personale di cui al comma 5 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 7. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 8. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 9. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 10. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7, 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale. 11. In favore del personale di cui ai commi 7, 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 12. In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 13. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo. 14. L'indennità di cui ai commi 11 e 12 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie: a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente; b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall', comma 1, del presente decreto; c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica; d) fruizione di permessi e distacchi sindacali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano: a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo; b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza. 15. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all' certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica. 16. Le indennità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennità di cui all', comma 3.
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