Titolo II
Art. 14
14 / 32Cessione solidale del congedo ordinario
In vigore dal 4 set 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell' del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-14