Art. 9 · Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Art. 9

9 / 15

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

In vigore dal 17 mag 2025
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca 1. La direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali; b) definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero; c) definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l'ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; d) nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR; e) definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle direzioni generali del Ministero; f) definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero; g) gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attività delle direzioni generali del Ministero; h) raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonché delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale; i) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; l) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991; m) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, come individuati con apposito decreto ministeriale; n) attività connesse all'accesso al contributo del 5 per mille del gettito IRPEF di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica; o) valutazione e finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative anche in tema di aerospazio, quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e di iniziative progettuali in tema di green technologies; p) supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide, ai sensi della normativa vigente; q) definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-9