Art. 7 · Direzione generale dell'internazionalizzazione

Art. 7

7 / 15

Direzione generale dell'internazionalizzazione

In vigore dal 17 mag 2025
1. La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore; b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali; c) monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca; d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale; e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali; f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità; h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero; i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero; l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148; n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori; o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2; p) filiazioni e accreditamento delle università estere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-7