Art. 5 · Direzione generale del diritto allo studio

Art. 5

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Direzione generale del diritto allo studio

In vigore dal 17 mag 2025
1. La direzione generale del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale; b) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore; d) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito; f) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario; g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonché cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); h) indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento; i) raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.
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