Art. 12
12 / 15Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale
In vigore dal 17 mag 2025
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nella tabella A, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all', comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, è conferita presso il Segretariato generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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