Art. 9 · Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
Titolo I

Art. 9

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Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

In vigore dal 3 mag 2025
Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-9