Art. 8 · Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
Titolo I

Art. 8

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Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

In vigore dal 3 mag 2025
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.
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