Titolo I
Art. 8
8 / 48Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
In vigore dal 3 mag 2025
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,
di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-8