Art. 5 · Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Titolo I

Art. 5

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Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 3 mag 2025
1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369; b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215. 2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749; b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189. 3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955; b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698. 4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile. 5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
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