Art. 43 · Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale
Titolo II

Art. 43

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Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale

In vigore dal 3 mag 2025
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che: a) la presidenza degli stessi è attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega; b) è consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica; d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
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