Art. 38 · Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Titolo II

Art. 38

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Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è rideterminata nella misura di 6,50 euro.
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