Art. 35 · Indennità per attività ispettiva tributaria
Titolo II

Art. 35

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Indennità per attività ispettiva tributaria

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli , commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 49.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-35