Art. 7
7 / 36Orario di lavoro
In vigore dal 3 mag 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-7