Art. 33
33 / 36Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale
In vigore dal 3 mag 2025
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-33