Art. 24
24 / 36Indennità genio ferrovieri
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 35,00.
2. Al comma 4, dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da:
«sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell', comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».
3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-24