Art. 9
9 / 20Titoli valutabili
In vigore dal 29 gen 2025
1. Sono valutati i titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
3. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio, fino a punti 8, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
1) laurea in medicina e chirurgia, valutata in relazione al punteggio conseguito:
1.1) da 91/110 a 110/110, fino a punti 2:
1.2) 110 con lode, punti 2,5;
2) diploma di specializzazione universitaria richiesto quale requisito per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
2.1) da 61/70 a 70/70, fino a punti 1;
2.2) 70/70 con lode, punti 2;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
4) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;
5) master universitario, fino a punti 0,5;
6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
b) titoli professionali, fino a punti 16, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
1) incarichi e servizi prestati presso l'Amministrazione penitenziaria rientranti tra quelli previsti dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, fino a punti 4;
2) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, fino a punti 1,5;
3) incarichi di docenza di livello universitario ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino a punti 4;
4) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,50;
5) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
6) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 3.
4. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati al comma 3, la commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. La commissione annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal presidente e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-9