Art. 12 · Corso di formazione iniziale

Art. 12

12 / 20

Corso di formazione iniziale

In vigore dal 29 gen 2025
1. I vincitori dei concorsi di cui all' sono ammessi a frequentare, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione iniziale teorico-pratico, organizzato in un unico ciclo della durata di sei mesi e finalizzato all'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge. Il corso può comprendere un periodo applicativo presso gli istituti e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Gli insegnamenti sono impartiti da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei a essa. Per le ulteriori modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, per quelle di effettuazione dell'esame di fine corso nonché per i criteri di formulazione del giudizio di idoneità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. A decorrere dalla data di inizio del corso, i vincitori dei concorsi sono nominati medici del Corpo di polizia penitenziaria e, durante la frequenza del corso, rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Durante la frequenza i partecipanti al corso, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 3. Si applicano le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti a un quarto. 4. I medici che hanno superato l'esame finale del rispettivo corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria prestano giuramento, accedono alla qualifica di medico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso e sono assegnati ai servizi d'istituto. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni, salvo che il trasferimento sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 5. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-12