Art. 11
11 / 20Trasparenza amministrativa e trattamento dei dati personali
In vigore dal 29 gen 2025
Trasparenza amministrativa
e trattamento dei dati personali
1. I componenti della commissione esaminatrice, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina altresì i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame che garantiscano l'imparzialità delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. I dati personali, compresi quelli di cui agli del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.
4. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.
5. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
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