Art. 7 · Modifiche all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Art. 7

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Modifiche all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 22 gen 2025
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all' le domande: a) pervenute dopo il termine fissato dall', comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte; b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all', comma 4, e all', commi 2-bis e 2-ter; d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo; e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;213#art-7