Art. 2 · Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Art. 2

2 / 12

Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 22 gen 2025
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all', comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell', comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all', comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi è, altresì, pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della legge 20 maggio 1985, n. 222.»; d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua è utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali"»; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all', comma 2, esprimono un giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento.»; f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.»; g) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all', comma 5.1. Per gli interventi di cui all', comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformità ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi.»; h) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all', comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due; b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza; c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;213#art-2