Art. 1
1 / 12Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 22 gen 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in particolare, gli ;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» e, in particolare, l', comma 19, che prevede che con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia data attuazione all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera e);
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l', comma 172;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'articolo 21-ter;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 46-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, concernente «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell', comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono aggiunte le parole «e ai minori stranieri non accompagnati» e dopo le parole «del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «per i quali sia intervenuta la verifica» sono inserite le seguenti: «di cui all' del suddetto Codice» e dopo le parole: «ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 13»;
d) dopo il comma 5.1, è inserito il seguente:
«5.1-bis. Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.»;
e) il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
«5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all', riguardante il medesimo beneficiario, può essere presentata per una sola tipologia d'intervento.»;
f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
g) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «di cui ai commi da 2 a 5» sono inserite le seguenti: «e 5.1-bis»;
h) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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